|
 |
Codice
Civile
|
 |
Art. 2822
Ipoteca sui beni altrui
Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa,
l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è
acquistata dal concedente.
Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante
senza averne la qualità, l’iscrizione può essere validamente presa
solo quando il proprietario ha ratificato la concessione (1398 e
seguente).
|